Conto energia è un programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica (grid connected). L’incentivo consiste in un contributo finanziario per kWh di energia prodotta per un certo periodo di tempo (fino a 20 anni), variabile a seconda della dimensione o tipologia di impianto e fino a un tetto massimo di MWp di potenza complessiva generata da tutti gli impianti o a un tetto massimo di somma incentivabile.
Come tale, l’incentivo sulla produzione ha il fine di stimolare l’installazione di impianti fotovoltaici con l’effetto e il vantaggio di garantire, assieme alla parallela copertura (parziale o totale) dei propri consumi elettrici e alla vendita di eventuali surplus energetici prodotti da parte dell’impianto stesso, un minor tempo di recupero dei costi d’impianto o capitale iniziale di investimento (payback period) e successivo maggiore guadagno.
In Italia, dal 2005 al 2013, si contano 5 diversi programmi di incentivazione in Conto Energia, ciascuno in superamento, adeguamento o ridefinizione del precedente. Il 5° conto energia è terminato il 6 luglio 2013 senza l’emanazione di un nuovo piano di incentivi sull’energia prodotta, sostituito però da sgravi fiscali sul costo d’impianto.
Storia
Il conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l’approvazione da parte del Parlamento italiano del Decreto legislativo n. 387 del 2003. L’avvio del conto energia passa per altre due tappe, in particolare l’approvazione del D.M. 28 luglio 2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e la Delibera n. 188 del 14 settembre 2005 (che stabilisce i modi di erogazione degli incentivi) prodotta dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Dal 19 settembre 2005, è possibile presentare la domanda al Gestore del sistema elettrico (GRTN) per accedere al conto energia. Nel frattempo GRTN è diventato Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a seguito del passaggio a Terna Spa del ramo d’azienda dedicato alla gestione della rete elettrica.
La copertura finanziaria necessaria all’erogazione di questi importi è garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3, poi Asos) a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette dell’energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani. Con la componente A3 sono finanziati anche gli impianti CIP6, tra cui sono presenti non solo quelli alimentati da fonti rinnovabili ma anche quelli alimentati da fonti “assimilate” (cogenerazione, fumi di scarico, scarti di lavorazione e/o di processi industriali, fonti fossili prodotte da giacimenti minori isolati, inceneritori, ecc.), di incidenza minimale. Da gennaio 2007 non possono più essere finanziati nuovi impianti a fonti “assimilate”, ma solo quelli già autorizzati.
Il primo conto energia (2005-2007)
Condizioni
A differenza del passato, in cui l’incentivazione all’utilizzo delle fonti rinnovabili avveniva mediante assegnazioni di somme a fondo perduto, grazie alle quali il privato poteva limitare il capitale iniziale investito, il meccanismo del conto energia è invece assimilabile a un finanziamento in conto esercizio, in quanto non prevede alcuna facilitazione particolare da parte dello Stato per la messa in opera, servizio o esercizio dell’impianto.
Il principio che regge il meccanismo del conto energia consiste cioè nell’incentivazione della produzione elettrica e non dell’investimento necessario per ottenerla: il privato proprietario dell’impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell’impianto. Condizione necessaria all’ottenimento delle tariffe incentivanti è che l’impianto sia connesso alla rete elettrica (grid connected) e la dimensione nominale di questo sia superiore a 1 kWp. Non sono incentivati dal conto energia gli impianti fotovoltaici destinati a utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica (impianti stand alone) .
Tra i componenti dell’impianto, i moduli fotovoltaici devono obbligatoriamente rispettare la normativa IEC 61215 (che contempla i soli moduli cristallini, sono quindi esclusi quelli in silicio amorfo o a film sottile) e possibilmente, per la sicurezza elettrica e di chi acquista, essere certificati per l’utilizzo come componente in Classe II (componente con doppio isolamento) definito dalle norme. Il sistema di conversione, deve essere conforme alla norma italiana CEI 11-20 e, per quanto concerne alcuni aspetti tecnici, alle specifiche tecniche del gestore locale della rete, in quanto un gruppo di conversione realizzato per il mercato italiano (con marchio CE) non può essere atto all’utilizzo in altri paesi dell’Unione europea (ad esempio Francia, Germania, Paesi Bassi) e viceversa. In tutta Europa quindi ogni paese ha una sua normativa in questo tema.
Il tetto massimo annuo di installazioni, modificato con decreto ministeriale del febbraio 2006, è stato fissato a 85 MWp, come da tabelle seguente, che espone anche l’ammontare dell’incentivo in €/kWh.
Raggiunti questi tetti la categoria viene dichiarata negativa dal GSE, che procederà a rigettare le eventuali ulteriori domande pervenute, obbligando gli intestatari al reinvio delle stesse nell’anno successivo.
Dal lato economico i soggetti pubblici interessati da questa campagna sono GSE Spa e il gestore di rete che prende in carico l’energia. Con l’entrata in vigore del Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006, si è istituita una distinzione tra impianti casalinghi (intestati a persone fisiche) e mini-centrali (intestate a soggetti con personalità giuridica).
Ecco in sintesi le differenze:
Persone fisiche
I privati possono essere intestatari di impianti da 1 a 20 kWp, installati su suolo o tetto di proprietà, esclusivamente nel caso di concomitanza del punto di consegna con il punto di prelievo, ossia solo nel caso di applicazione di scambio sul posto a livello fisico.
Il beneficiario percepirà 0,445 €/kWh da parte del GSE limitatamente a quanto reso disponibile alle proprie utenze, ossia soltanto la parte di produzione autoconsumata viene incentivata. Il meccanismo di scambio sul posto consente di operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete: sulla base di tale saldo avviene il calcolo e l’erogazione dell’incentivo totale.
L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce invece un credito, in termini di energia, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni, l’eventuale credito residuo viene annullato.
Potrà usufruire dell’incentivo su tutta l’energia prodotta se rinuncia al servizio di scambio sul posto. L’eventuale eccesso di produzione non autoconsumato (in questo caso però l’eccesso è quello istantaneo e non quello calcolato a fine anno) può essere rivenduto a un gestore (Enel o società analoga), alle tariffe fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), riportate più avanti. In tal caso però è necessario possedere partita IVA. Dal 1º luglio 2010 anche i privati possono vendere su richiesta l’eccedenza di produzione.
La durata dell’incentivo è pari a 20 anni. La tariffa iniziale, per chi viene ammesso agli incentivi a partire dal 2007, viene determinata a partire dal valore dell’anno precedente con una riduzione del 5% annuo, corretta dall’adeguamento ISTAT. Determinata la tariffa iniziale, essa è mantenuta fissa per i 20 anni di incentivazione.
A questo meccanismo si aggiungono le possibilità offerte dallo scambio sul posto, cioè la possibilità di autoconsumare senza alcuna spesa la propria produzione energetica, portandola in decurtazione dalle proprie bollette della corrente elettrica. In questo modo oltre all’incentivazione si guadagna non il prezzo di mercato all’ingrosso ma il prezzo al dettaglio, sensibilmente superiore. Anche qui l’eventuale surplus di produzione rispetto ai consumi viene portato a credito, costituendo una specie di bonus energetico consumabile entro 36 mesi e dal 1º luglio 2010 anche vendibile (facendone richiesta una volta all’anno).
È previsto un incremento della tariffa del 10% nel caso di integrazione architettonica, ma in questo caso viene perso l’adeguamento ISTAT fino al 2012.
La liquidazione delle spettanze avviene su base mensile, eventualmente rimandata al mese successivo qualora il credito risultante fosse inferiore a 250,00 euro.
Persone giuridiche
I soggetti titolari di partita IVA possono beneficiare di un’incentivazione sull’intera produzione fotovoltaica, e non solo sulla parte autoconsumata.
Questi soggetti possono ottenere queste tariffe:
- 0,445 €/kWh per gli impianti da 1 a 20 kWp che optano per lo scambio sul posto;
- 0,46 €/kWh per gli impianti da 1 a 50 kWp che optano per l’intera cessione in rete;
- 0,49 €/kWh da sottoporre a ribasso d’asta per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp (1000 kWp).
Nel caso di cessione in rete, l’eventuale eccesso di produzione non viene portato a credito, ma istantaneamente rivenduto a un gestore (Enel o società analoga), alle tariffe fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) di:
- 0,095 €/kWh per impianti dalla produzione annua inferiore a 500 MWh;
- 0,08 €/kWh per impianti dalla produzione annua compresa tra 500 MWh e 1 GWh (1000 MWh);
- 0,07 €/kWh per impianti dalla produzione annua maggiore di 1 GWh.
Questa operazione di vendita avviene in regime IVA.
Anche in questo caso, la durata dell’incentivo è pari a 20 anni. La tariffa iniziale, per chi viene ammesso agli incentivi a partire dal 2007, viene determinata a partire dal valore dell’anno precedente con una riduzione del 5% annuo corretta dall’adeguamento ISTAT. Determinata la tariffa iniziale, essa è mantenuta fissa per i 20 anni di incentivazione.
Si noti che per gli impianti superiori a 50 kWp, il Decreto ha sostituito l’obbligo di presentare fideiussione di 1500 €/kWp al momento della domanda con l’obbligo di presentare un’autocertificazione di impegno a costituirne una di 1000 €/kWp solo in caso di ottenimento della tariffa incentivante.
Se il soggetto responsabile dell’impianto è un’Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma oppure un Ente locale è esentato dal suindicato obbligo di prestare cauzione.
Un’ulteriore facoltà concessa alle persone giuridiche è la possibilità di impiego di moduli secondo la norma CEI EN 61646 (82-12) “Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri.”
Con il conto energia il tempo di ammortamento di un impianto fotovoltaico è di circa 11 anni (per il Nord Italia), per cui dal 12º anno in poi l’impianto diventa in qualche modo redditizio. Nelle valutazioni economiche è inoltre necessario considerare anche la vita utile dei pannelli (tipicamente 20 anni), e soprattutto il rendimento, che non è costante per tutta la vita del pannello, ma cala gradualmente con il passare del tempo.
Iter burocratico
Al GSE vanno inviate le richieste di accesso alle tariffe incentivanti, complete di tutti gli allegati del caso (tra cui un progetto preliminare), come richiesto dalla normativa, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il GSE si fa carico di analizzarle entro il primo mese del trimestre successivo e assegnare in ordine cronologico le tariffe incentivanti.
Nel caso di impianti di dimensioni maggiori di 50 kWp, l’ordine cronologico viene sostituito dall’ordine dettato dal ribasso d’asta proposto dal beneficiario degli incentivi (ovvero dal futuro proprietario dell’impianto), previa apertura pubblica delle buste sigillate contenenti i ribassi d’asta proposti.
Entro 60 giorni dal termine del trimestre, il GSE analizza tutte le domande pervenute e comunica gli esiti agli interessati mediante raccomandata entro i successivi 30 giorni. In genere al termine dei primi 60 giorni viene pubblicata una graduatoria anonima sul sito del GSE che anticipa agli interessati l’esito della domanda. In graduatoria vengono indicati soltanto nominale impianto e comune di ubicazione, presumibilmente per evitare ai beneficiari contatti commerciali indesiderati, come già lamentato ai tempi dei bandi regionali della campagna 10.000 tetti fotovoltaici.
Dalla data di ricevimento della comunicazione positiva, il beneficiario ha 6 mesi di tempo per dare inizio formalmente ai lavori e 12 mesi di tempo per concluderli. Queste tempistiche vengono raddoppiate nel caso di impianti dal nominale maggiore di 50 kWp. In questa fase non è prevista alcuna sanzione per la rinuncia alla realizzazione dell’impianto anche in caso di risposta positiva, previa comunicazione ufficiale al GRTN.
Il decreto ha eliminato la necessità di presentare il progetto definitivo al GSE e al gestore della sua rete (Enel o società analoga) entro 60 giorni dalla risposta, rimandando di fatto questa pratica al cosiddetto as built finale, nel caso di piccoli impianti in cui è sufficiente una Denuncia di inizio attività, per la quale un progetto definitivo non è indispensabile.
Il gestore di rete ha 30 giorni di tempo dal ricevimento del progetto preliminare per comunicare il punto di consegna, ovvero in che punto la rete verrà predisposta a prendere in carico quanto prodotto dall’impianto. Tutte le spese per il raggiungimento del punto di consegna designato dal gestore sono a carico del beneficiario.
Alla chiusura del cantiere viene rilasciato un regolare certificato di collaudo impianto, che va inviato al gestore di rete per ottenere la connessione. Il gestore della rete ha 30 giorni di tempo dal ricevimento del certificato di collaudo per allacciare fisicamente l’impianto e autorizzare l’entrata in esercizio dell’impianto. Entro 6 mesi di tempo dalla data del collaudo l’impianto deve entrare in esercizio regolare, con opportuna comunicazione sia alla società che gestisce la rete (Enel o analoga) che al GSE, che assegnerà al beneficiario il relativo codice POD.
Vantaggi e svantaggi
Il meccanismo del conto energia è stato atteso da anni da parte degli operatori del settore, soprattutto quando le sue qualità si sono messe in luce in Germania nel mese di maggio del 2004, dove si è generato un vero e proprio volano economico, occupazionale e culturale. Se si considera che tra gli stati europei l’Italia è uno dei più assolati, soprattutto nelle regioni meridionali, risulta quantomeno curioso che il settore fotovoltaico fosse in assoluto tra i meno sviluppati al mondo, stando ai dati del 2004.
Un impianto fotovoltaico in Italia ha mediamente un fattore di capacità circa pari al 13,1%. Questo valore sale fino al 17,1% spostandosi progressivamente verso sud, contro il 6,85% dell’area tedesca, ai vertici mondiali in quanto a produzione elettrica da fonte fotovoltaica.
La favorevole situazione solare-climatica italiana permette al beneficiario medio di rientrare interamente dei costi sostenuti entro 10 anni (con un minimo al sud di circa 8 anni), e di realizzare un guadagno approssimativamente equivalente in un uguale periodo successivo.
Di contro, a differenza dei finanziamenti a fondo perduto precedentemente impiegati per incentivare il settore, non vi è alcuno strumento di agevolazione per l’esborso iniziale necessario all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Addirittura l’agevolazione IRPEF dedicata alle ristrutturazioni edilizie è stata resa parzialmente incompatibile con le tariffe incentivanti, decurtandole di 1⁄3 per tutti i vent’anni previsti.
Per gli impianti non superiori a 20 kW, con il decreto di febbraio 2006, è possibile scegliere fra 2 opzioni:
- la prima prevede di sottoscrivere con il distributore locale un contratto di scambio sul posto; in tal caso è incentivata la produzione per i propri consumi e ciò implica che è vantaggioso dimensionare l’impianto sul proprio fabbisogno; eventuale eccedenza di produzione non viene pagata ma messa in un conto e consumabile sino a tre anni più tardi;
- l’altra opzione prevede che l’incentivo venga erogato per tutta la produzione immessa in rete o autoconsumata in parte o in toto, in loco e nel momento che viene prodotta; quest’ultima possibilità, pur allineando la tariffa a quella degli impianti superiori, è preclusa ai privati, a causa della necessità che il titolare dell’impianto abbia personalità giuridica, nel senso che possieda una partita IVA; dal 1º luglio 2010 anche ai privati è stata concessa questa facoltà.